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Mercoledì 08 Febbraio 2017, Conclude il C.N.F. che la condotta dell’incolpato, ancorchè ridimensionata rispetto alla valutazione del COA, appare comunque censurabile sotto il profilo della violazione della norma oggetto della contestazione, per non aver l’avv. TIZIO fatto alcuna riserva di richiedere un compenso maggiore in caso di mancato pagamento della fattura del 3 gennaio 2008 di euro XXX e per aver omesso di comunicare al COA etneo, al momento della richiesta di opinamento, l’esistenza delle precedenti fatture inviate alla società esponente e la mancata indicazione della riserva.