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Sabato 04 Febbraio 2017, La cassazione precisa che in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto oltre che della assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art.139 c.p.c. secondo la successione preferenziale da detta norma stabilita.