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Sabato 02 Dicembre 2017, Banche e finanziarie dovranno usare modalità idonee a provare non solo l’invio del preavviso, ma anche l’avvenuta ricezione da parte degli interessati medesimi (ad esempio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o posta elettronica certificata).
La giurisprudenza si è univocamente orientata nel senso che, benché non siano previste forme particolari per la comunicazione del preavviso, incomba sul creditore l’onere di provare l’effettivo adempimento all’obbligo di invio di tale comunicazione, ritenendo non sufficienti elementi solo presuntivi, quali, ad esempio, la produzione della copia delle missive asseritamente inviate con modalità inidonee a provarne sia l’avvenuta spedizione sia il ricevimento da parte del debitore