Capita spesso che datore di lavoro e lavoratore intendano sciogliere consensualmente il contratto di lavoro.
Molteplici però sono i dubbi che le parti si pongono per poter realizzare il loro intento.
Anzitutto occorre verificare se la legge prevede questa possibilità.
In secondo luogo ci si domanda:
quando solitamente si ricorre alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
a quali lavoratori sia opportuno proporre tale risoluzione;
se sia necessario un accordo scritto o sia sufficiente un accordo verbale;
cosa sia necessario indicare nell’accordo;
se sia possibile prevedere un incentivo economico all’esodo (o buonuscita) e se esso sia conveniente dal punto di vista fiscale e contributivo;
quali altri incentivi possano essere previsti (es. acquisto o godimento di beni aziendali, corrispettivo economico per la rinuncia ai diritti del lavoratore);
come vada contrattato l’incentivo di natura economica;
come può essere costruito e calcolato l’incentivo all’esodo;
quali siano i passaggi da seguire perché si arrivi all’accordo risolutivo;
come blindare l’accordo, per evitare future contestazioni;
quale sia la procedura da seguire in sede sindacale;
se sia possibile porre fine al rapporto di lavoro implicitamente, vale a dire in mancanza di una volontà manifestata espressamente;
se sia necessario dare il preavviso e se sia dovuta l’indennità di mancato preavviso;
se il lavoratore possa comunque usufruire dell’indennità di disoccupazione;
se la risoluzione consensuale possa essere utilizzata anche dagli agenti e dai rappresentanti di commercio;
quali siano gli adempimenti successivi alla risoluzione consensuale (con particolare riferimento agli obblighi di registrazione e comunicazione ed alla liquidazione delle competenze);
come cambi la disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla luce della riforma Fornero (legge n.92/2012), in vigore dal 18 luglio 2012.
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Una delle prime innovazioni previste dalla riforma Fornero in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è quella che riguarda la nuova tutela della genitorialità.
E’ infatti previs
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