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Venerdì 17 Marzo 2017,
La perdita di un’occupazione a tempo indeterminato non può, secondo la Cassazione, obbligare nuovamente il genitore al mantenimento della figlia. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 febbraio – 14 marzo 2017, n. 6509 Presidente/Relatore Di Virgilio Fatto e diritto La Corte: Premesso che: Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze, premessa la mancata costituzione della B., e precisato che era stata a questa regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza, a valere sia per l'inibitoria che per il merito, ha rilevato che la figlia non solo era di età da escludere di per sé ogni ipotesi di mantenimento, ma che risultava, sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre, avere lasciato il lavoro, da ritenersi a tempo indeterminato, per lavorare come magazziniera a tempo determinato, e che i problemi psichici della stessa, peraltro irrilevanti ai fini del mantenimento, non erano stati provati, mancando il fascicolo di parte della B.. Ricorre la B. sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.