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Martedì 28 Marzo 2017, Per il Tribunale di Milano l'alienante che agisce in giudizio infondatamente può essere condannato ex art. 96, co. 3, c.p.c.
L'alienazione parentale può essere considerata una patologia? In generale le sempre più numerose cause che trattano questa tematica in materia di rapporti genitori/figli rendono tale argomento molto dibattuto e fonte di contrasti interpretativi, ma la nona sezione civile del Tribunale di Milano, con decreto del 9-11 marzo 2017 (qui sotto allegato), ha mostrato di non avere alcun dubbio: niente patologia, l'alienazione parentale è un comportamento illecito che, peraltro, può anche giustificare la condanna del genitore alienante ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile.
Nel caso oggetto del recente decreto, in particolare, ad aver subito tale condanna è stata una donna che aveva citato in giudizio l'ex, ai sensi dell'articolo 709-bis c.p.c., per questioni relative ai figli, ma era risultata poi autrice di comportamenti alienanti. Per il tribunale di Milano "il termine alienazione genitoriale – se non altro per la prevalente e più accreditata dottrina scientifica e per la migliore giurisprudenza – non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutralizzare l'altra figura genitoriale; condotte che non abbisognano dell'elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologica delle condotte medesime".