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Mercoledì 05 Aprile 2017, TAR, Puglia-Bari, sez. III, sentenza 31/01/2016 n° 94
Il coniuge è titolare di un diritto soggettivo di accesso alla documentazione detenuta dall’Agenzia delle Entrate a tutela degli interessi economici e della serenità del nucleo familiare, soprattutto in presenza di figli minori, da utilizzare nel corso di un giudizio di separazione personale.
In tali casi, il diritto alla riservatezza in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge è da considerarsi recessivo.
Il Tar Puglia – sez. III, sentenza 31 gennaio 2017 n. 94 – ha ordinato all’Agenzia delle Entrate di consentire l’accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990, costituiti dalla documentazione fiscale, patrimoniale e reddituale relativa al marito, per consentirne l’uso alla moglie nel procedimento pendente di separazione personale.
La donna intendeva dimostrare che il marito, sottraendosi all’onere di contribuire alle spese della famiglia, si era creato un patrimonio personale, formato da rilevanti risparmi, che non poteva considerarsi di sua esclusiva proprietà.