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Mercoledì 15 Novembre 2017, Il Tribunale di Milano analizza e adegua, condividendoli, i nuovi parametri che la Suprema Corte ha delineato per l'individuazione della legittimità della pretesa di assegno divorzile. Valutati i parametri in astratto ed in concreto della domanda, il collegio adatta nel caso concreto la innovativa interpretazione dei presupposti per l'obbligazione a carico di una delle due parti, facendo riferimento alla effettiva necessità del soggetto economicamente più debole di percepire l'assegno, considerandolo come persona singola, svincolata dal riferimento al precedente contratto matrimoniale. Si cerca infatti l'individuazione di un parametro diverso, che sia coerente con le premesse. Il Collegio ritiene che un parametro di riferimento siffatto-cui rapportare il giudizio sull'adeguatezza-inadeguatezza" dei “mezzi” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e sulla "possibilità-impossibilità “per ragioni oggettive”" dello stesso di procurarseli-vada individuato nel raggiungimento dell'" indipendenza economica" del richiedente: se è accertato che quest'ultimo è "economicamente indipendente" o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.