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Giovedì 02 Febbraio 2017,
La Cassazione ha stabilito che il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l’immobile stesso è incommerciabile; e che la violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l’eccezione di inadempimento, e non è sanata dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, abbia già presentato una domanda di condono per sanare l’irregolarità amministrativa dell’immobile (cfr. Corte di Cassazione, 23.1.2009, n. 1701; cfr. Corte di Cassazione, 20.4.2006, n. 9253, ove si precisa inoltre che è irrilevante la concreta utilizzazione dell’immobile ad uso abitativo da parte dei precedenti proprietari).