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Venerdì 10 Febbraio 2017, Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero l’articolo 26, comma 5, del d.p.r. 602/73 prevede che il concessionario ha l’obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente, ma ciò non implica anche che il concessionario che intenda agire o resistere in giudizio sia esonerato dall’obbligo di fornire la prova di aver correttamente proceduto alla notifica, poiché in tal caso l’obbligo della conservazione permane per il tempo necessario per l’uso processuale.