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Lunedì 08 Maggio 2017, Sostiene la Cassazione, nel caso di specie, atteso che il vincolo di destinazione posto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 comporta l’obbligo non già di trasferire la proprietà dell’area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo all’acquirente dell’appartamento un diritto reale d’uso sull’area. Legittimamente la Corte di rinvio ha ritenuto la debenza del corrispettivo, conformandosi peraltro alla giurisprudenza di legittimità secondo cui al costruttore (venditore originario) è dovuta un apposito corrispettivo (o una integrazione del prezzo della unità abitativa compravenduta) per il diritto di uso dell’area a parcheggio