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Mercoledì 07 Giugno 2017, Ribadisce la Cassazione che l'indennizzo spetta soltanto se l'opera pubblica abbia determinato un'apprezzabile compromissione o riduzione del diritto di proprietà inciso, precisando che ciò non accade ove siano interessate soltanto quelle utilità marginali che non trovano tutela nell'ordinamento come diritti soggettivi autonomi o come attributi caratteristici e qualificanti del diritto di proprietà (quali l'insolazione, l'areazione, l'ampiezza della veduta panoramica), mentre può verificarsi nel caso di riduzione della capacità abitativa o di pregiudizio derivante da immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, purchè le stesse, per la loro continuità ed intensità, superino i limiti della normale tollerabilità, da apprezzarsi secondo i criteri posti dall'art. 844 cod. civ.