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Martedì 23 Maggio 2017, Precisa la Cassazione che nel caso de quo deve trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata (richiesta ad substantiam, come avviene per la lettera di licenziamento), priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga – appunto – ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Corte di Cassazione, n. 13548/2006; Corte di Cassazione, n. 3810/2004) nel giudizio pendente nei confronti dell’altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale (la cui disciplina è equiparata ex art. 1324 cod. civ., in quanto compatibile, a quella dei contratti), nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio (e tale è il licenziamento).