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Mercoledì 10 Maggio 2017, Nel caso in esame L’art. 38 cit. c.c.n.l. esplicitamente assoggetta l’alterco nello stabilimento, non seguito da vie di fatto (ossia non seguito da violenze fisiche), alla mera sanzione conservativa della multa o della sospensione.
L’assunto della ricorrente secondo la quale si sarebbe trattato di vera e propria insubordinazione è infondato.
L’insubordinazione consiste nel rifiuto di eseguire un ordine (legittimo) impartito da un superiore, mentre nel caso in oggetto non emerge né dalla sentenza impugnata né dal tenore della contestazione disciplinare che l’odierno controricorrente si sia rifiutato di eseguire ordini impartitigli da un superiore.