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Venerdì 10 Marzo 2017,
L’opposizione di un genitore non può paralizzare le iniziative nell’interesse del minore. Il caso. A seguito della cessazione della convivenza, due genitori hanno regolato tramite scrittura privata i loro rapporti in ordine all’educazione e al mantenimento della figlia adolescente nata fuori dal matrimonio, prevedendo anche l’affidamento alternato della stessa. Lamentando alcuni inadempimenti da parte del padre, la madre ha adito il Tribunale per i minorenni che, inizialmente, ha mantenuto quanto pattuito dagli ex conviventi ma, successivamente, al termine di una nuova procedura promossa dal padre della minore, ha disposto l’affido condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso la madre, pronunciandosi oltre che sul mantenimento indiretto della minore anche sull’ultimazione del ciclo di studi presso l’istituto privato scelto dalla madre. Avverso il decreto con cui la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, il padre ha presentato ricorso per cassazione contestando, in particolare, la corresponsione di metà della retta della scuola privata frequentata dalla figlia nonostante fosse in disaccordo con la scelta educativa compiuta dalla ex compagna.