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Le novità nell'applicazione della tutela della privacy

Piu' informazioni su: privacy enti locali



mpeppo Segnalato da mpeppo il 05-07-2012 12:08:16 Vedi profilo
Fonte www.egovnews.it www.egovnews.it.
dal sito: www.egovnews.it

La lotta alla evasione fiscale e la partecipazione dei comuni, con l’interscambio di informazioni con le altre amministrazioni interessate; la utilizzazione dei dati personali per scopi elettorali e la pubblicazione di dati personali sui siti internet delle pubbliche amministrazioni sono alcuni tra i temi di maggiore rilievo che sono stati al centro dell’attività dell’Autorità Garante per la tutela della privacy prima della recente modifica dei suoi componenti. Ancora una volta, il filo conduttore delle iniziative dell’Autorità può essere riassunto nella ricerca del contemperamento tra le esigenze di tutela della privacy e quelle di non ostacolare lo svolgimento delle attività istituzionali e/o di trasparenza. Assai importante anche il richiamo al principio della non eccedenza nella pubblicazione di dati ed informazioni. E, in linea con i suoi orientamenti consolidati, il Garante dedica una particolare attenzione alla necessità che sia garantita la massima sicurezza nel trattamento e nella circolazione dei dati personali

La lotta all'evasione fiscale
Il tema è stato esaminato dall’Autorità Garante con riferimento ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha come oggetto le modalità di collegamento con le banche per attingere le informazioni sui conti correnti bancari. Tema, come si vede subito, assai delicato visto che le informazioni trattate hanno una enorme rilevanza e che si pongono delicati problemi sia sul versante della tutela della privacy che su quello della sicurezza del trattamento dei dati. Ovviamente, anche in omaggio alle più recenti scelte legislative, non si può considerare “in discussione l'esigenza di disporre delle informazioni necessarie per l'azione di contrasto all'evasione fiscale”, esigenza che la legislazione- soprattutto quella più recente- sta assumendo come scelta essenziale. Il Garante “ha rilevato che l'ingente flusso di dati e la loro concentrazione presso un unico soggetto rende indispensabili misure di sicurezza di natura tecnica ed organizzativa particolarmente rigorose, sia per la trasmissione dei dati che per la loro conservazione”. Tra le misure di sicurezza suggerite dal Garante si segnalano soprattutto le seguenti dirette alle banche ed alla Agenzia delle Entrate. Gli operatori finanziari e le banche dovranno adottare “meccanismi di cifratura durante tutti i passaggi interni, limitare l'accesso ai file ad un numero ristretto di incaricati, aggiornare costantemente i sistemi operativi e i software antivirus e antintrusione, prevedere solo in forma cifrata l'eventuale conservazione dei dati”. L'Agenzia delle entrate dovrà invece predisporre “canali telematici adeguati alla comunicazioni di una elevata quantità di dati, privilegiando l'interconnessione diretta con i sistemi informativi di banche e istituti finanziari, preoccupandosi di fornire agli operatori finanziari indicazioni e accorgimenti per la predisposizione dei file da inviare”. Altro elemento di notevole rilievo che il Garante ha imposto di osservare è quello che riguarda la definizione in modo certo dei tempi di conservazione dei dati presso l'Anagrafe tributaria. L’Agenzia delle entrate deve inoltre garantire la cancellazione automatica dei dati stessi al momento della decorrenza dei termini. Un approfondimento sarà infine compiuto dal Garante sul provvedimento “con il quale saranno definiti i criteri e gli specifici tipi di dati che saranno usati per l'elaborazione delle liste di contribuenti a maggior rischio di evasione”.

La collaborazione tra comuni ed agenzia delle entrate
Il legislatore ha più volte insistito, da ultimo nell’ambito del Decreto Legge cd Salva Italia, sulla necessità di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra comuni ed Agenzia delle entrate ai fini della lotta alla evasione fiscale. Il Garante ha esaminato un provvedimento sulla definizione “delle modalità tecniche di accesso da parte dei comuni alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti ai fini della partecipazione dei comuni stessi all'accertamento fiscale e contributivo”. L'Autorità ha dato un parere favorevole di carattere generale, ma ha “richiesto l'adozione di misure tecniche e organizzative a protezione dei dati dei cittadini”, nonché una migliore definizione “delle modalità di accesso alle banche dati dell'Agenzia del territorio e dell'Inps”. Infatti, l’intesa prevede la circolazione dei dati tra i comuni, l’Agenzia delle entrate, quelle del territorio, l’Inps e la Guardia di Finanza, realizzando così uno scambio che si può dire completo. Nelle segnalazioni dei comuni all’Agenzia delle entrate sono presenti i seguenti dati: nome e cognome, codice fiscale o partita Iva dei soggetti in relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi, che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi. Nelle segnalazioni che i comuni invieranno all'Agenzia del territorio saranno indicati anche gli identificativi catastali degli immobili interessati. Invece le modalità di accesso dei comuni alle banche dati dell'Inps saranno definite attraverso apposite convenzioni di cooperazione informatica che i comuni stipuleranno direttamente con l'Istituto. L’Autorità garante della tutela della privacy evidenzia al riguardo che tali informazioni “dovranno riguardare i soggetti che effettuano attività edilizia omettendo la denunzia contributiva relativa all'impresa; svolgono attività di commercio ambulante o su area pubblica omettendo la comunicazione unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali e/o la denunzia contributiva relativa all'impresa; svolgono attività commerciale o artigiana omettendo sia la comunicazione unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali che la denunzia contributiva relativa all'impresa. E’ inoltre previsto che i comuni, con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni, possano promuovere, “anche attraverso l'Anci, la costituzione di strutture di servizio intermedie finalizzate al supporto dell'elaborazione dei dati riguardanti le proprie entrate, sulle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, nonché alla facilitazione degli interscambi informativi con il sistema allestito dall'Agenzia delle entrate”. In questo caso la struttura di servizio viene abilitata allo scambio delle informazioni ed essa assumerà direttamente “ogni responsabilità connessa al trattamento dei dati su mandato dei comuni interessati, assicurando l'accesso agli operatori sulla base delle stesse misure tecnico-organizzative previste dalle convenzioni vigenti che manterranno integra la propria validità”. In questi casi il comune deve designare preventivamente quale responsabile del trattamento tale soggetto, che deve offrire idonee garanzie, deve fornirgli adeguate istruzioni in merito al trattamento da effettuare e deve vigilare sul trattamento tramite verifiche periodiche, anche a campione e, qualora tale soggetto sia designato responsabile da più comuni, devono essere garantite misure di carattere tecnico organizzativo volte ad assicurare nel trattamento dei dati personali il rispetto dell'ambito territoriale di competenza di ciascun comune in termini di procedure di accessibilità alle banche dati; deve essere garantita, inoltre, la separazione logica dei dati e delle banche dati trattati per conto dei diversi titolari, senza consentire la correlazione tra informazioni di competenza di ciascun comune”. Altro punto qualificante del parere del Garante è la previsione per cui le Agenzie e l'Inps dovranno fornire ”ai comuni, mediante collegamento telematico, le informazioni sullo stato di ciascun atto collegato alle segnalazioni ricevute”.


La utilizzazione dei dati a fini elettorali
Il Garante si è occupato della utilizzazione a fini di propaganda elettorale dei dati personali dei cittadini. Si tratta in questo caso di contemperare il diritto alla tutela della privacy con quello costituzionalmente (articolo 49 della Costituzione) “riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Occorre ricordare che “il trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel "Registro pubblico delle opposizioni", è stato riconosciuto. Ed ancora che “è stata introdotta una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisizione preventiva del consenso libero, specifico e informato degli interessati, che opera solo per i trattamenti dei dati realizzati mediante telefonate con operatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”, ma tale deroga non vale “per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle menzionate consultazioni elettorali, per i quali resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice” sulla protezione dei dati personali. Tale consenso deve essere acquisito anche nel caso di “trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms”. Si ricorda che i vincoli di carattere generale sono contenuti nel provvedimento generale adottato dal Garante in data 7 settembre 2005, provvedimento “con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria”. Con tale documento “i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento”. Per cui si può esonerare il “soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 settembre 2012, solo nelle ipotesi in cui i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica”. Dopo tale data, cioè dal prossimo 1 ottobre, è da intendersi stabilito che “partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2012”. In caso di mancata informativa entro tale termine “i dati dovranno essere cancellati o distrutti”.

La pubblicazione di dati sul sito internet
La pubblicazione sul sito internet di un provvedimento di revoca del conferimento di un incarico di docenza da parte di una Università può determinare la violazione del diritto alla riservatezza, con particolare riferimento al curriculum accademico e scientifico? Questa la domanda a cui il Garante per la tutela della privacy ha dato risposta nelle scorse settimane. In particolare, nel caso in cui la revoca non è stata disposta per ragioni relative allo svolgimento della procedura comparativa. Per l’Autorità tale pubblicazione è illegittima perché non prevista nel regolamento dell’ente e, ulteriore importante considerazione, è comunque eccedente rispetto alle finalità per le quali è stata disposta, in quanto amplia la platea dei soggetti che possono venire a conoscenza di tali informazioni, rispetto a quella dei soggetti interessati all’incarico. Sul tema si può invocare la presenza di una disposizione legislativa che impone la pubblicità degli atti relativi al conferimento di incarichi di docenza, oltre all’espletamento di forme di valutazione comparativa. Inoltre l’Università evidenzia che la pubblicazione è avvenuta solamente nella sezione relativa ai bandi e che essa è giustificata anche dalla necessitò di garantire la massima trasparenza, in termini di conoscibilità, delle sue attività. Il Garante ricorda che il regolamento dell’ente non prevede forme di pubblicità per la revoca, ma solamente per le procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento. Per cui la pubblicazione sul sito internet del provvedimento di revoca “non è conforme alla disciplina regolamentare attuativa” del dettato legislativo. Inoltre tale pubblicazione deve essere ritenuta “eccedente” rispetto alle finalità perseguite dall’ente “risultando lo stesso visibile ad una cerchia assai più ampia rispetto ai soli soggetti (che si ritengono) interessati dalla procedura selettiva, nonché in ragione dell'arco temporale di sua pubblicazione”.

Arturo Bianco


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